ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento,

prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione

, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

ASSIPARIOLI SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 22/04/2007, con numero A000165749.

Sede legale: VIALE PARIOLI 72, ROMA (RM) 00197, telefono: 068083545, e-mail: INFO@ASSIPARIOLI.IT, p.e.c.: INFO@PEC.ASSIPARIOLI.IT, sito internet: www.assiparioli.it.

L’IVASS è l’istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta.

gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il rui sul sito internet dell’ivass (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

All’interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

  1. l’elenco delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario principale per cui è svolta l’attività ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d’incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
  2. l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario adempie, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

  • di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
  • qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
  • di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INTERMEDIARIO: ASSIPARIOLI SRL – N° ISCRIZIONE RUI: A000165749
SEDE LEGALE IN VIALE PARIOLI 72, ROMA (RM) 00197 – NUMERO ISCRIZIONE RUI: A000165749


Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
Allianz S.p.A. − Zurich Insurance Plc − Zurich Insurance Company Ltd − AWP P&C SA − Allianz Global Corporate & Specialty SE − Allianz Lebensvericherungs Aktiengesellschaft − Allianz Global Life Limited
L’intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione (ai sensi dell’art.22, comma 10 del decreto legge 179/2012, convertito con modifiche nella legge 221/2012) con:
App Broker Srl, Time Broker Srl, Geas Industria Srl, DFG Service srls, AEC Underwriting SpA, Marsh SpA
Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

✔ Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto dell’Agenzia con l’impresa di assicurazione.


Sezione II – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

L’intermediario:
✔ non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private” o “Cap”);
◻ fornisce una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata. Attività svolte nell’ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. variazioni, appendici, etc.).


Nei rami danni l’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita distribuisce in modo esclusivo i contratti di Allianz S.p.A., Allianz Global Life Ltd e Allianz Lebensversicherungs Aktiengesellschaft.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

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Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata (l’informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):
commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione).
In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall’intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.
Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione

Categoria veicolo/Tipologia contrattuale

Livello provvigionale

Allianz SpA

RCA: autovetture, taxi, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici, semoventi, macchine agricole.

10%

RCA: autocarri, motocarri per trasporto cose > a 40 q.li, libri matricola, autobus, filobus.

9%

RC Natanti

12%

Zurich Insurance Plc

RCA: autovetture, motocicli, ciclomotori, natanti ad uso privato/diporto.

10%

RCA: autotassametri, veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente, natanti ad uso pubblico, libro matricola e tutti i restanti rischi.

8%

Zurich Insurance Company Ltd

RCA: tutte le categorie.

5%


Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Modalità di pagamento dei premi ammesse:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

ASSIPARIOLI SRL

NUMERO ISCRIZIONE RUI A 000165749

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
  2. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
  3. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
  4. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
  5. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
  6. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
  7. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.